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D.M. 14/05/2004Ministero dell'Interno. Decreto 14 maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3. (GU n. 120 del 24/05/2004) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Vista la Ministero dell'Interno. Decreto 14 maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3. (GU n. 120 del 24/05/2004) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Vista la - Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; - Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; - Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; - Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni; - Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni; - Rilevata la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacità complessiva non superiore a 13 m3; -Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Art. 1 - Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonchè ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento. Art. 2 - Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacità complessiva fino a 13 m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Art. 3 - Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. Art. 4 - Requisiti costruttivi 1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 2. L'installatore è tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza. Art. 5 - Commercializzazione CE 1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Art. 6 - Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti: decreto ministeriale 31 marzo 1984; decreto ministeriale 15 ottobre 1992; decreto ministeriale 20 luglio 1993; decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale. Art. 7 - Disposizioni complementari e finali 1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 14 maggio 2004 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro delle attività produttive Marzano Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi; serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione; serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica è destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa; linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua. 2. Riferimenti normativi. 1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m3. •EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacità geometrica fino a 13 m3 per installazione fuori terra. •pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacità geometrica fino a 13 m3 per installazione interrata. •pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra ed interrati fino a 13 m3. •EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, fuori terra. •EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, interrati. 3. Capacità del deposito. 1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 13 m3 e può essere ottenuta con uno o più serbatoi di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m3. 2. Ai fini della determinazione della capacità complessiva del deposito di cui al precedente comma 1, due o più serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla metà mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2 b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi: il punto di riempimento; eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio. Titolo II INSTALLAZIONE 4. Generalità. 1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. 2. L'installazione in cortili può essere ammessa a condizione che a) i serbatoi siano di tipo interrato b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m. 3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi. 4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa. 5. Tipologie di installazione. 1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m. 5.1 Serbatoi fuori terra. 1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore. 5.2 Serbatoi interrati. 1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformità alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacità fino a 13 m3. |
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